Chi non deve fare il test In ogni caso, anche se non ha un certificato che riconosca la sua conoscenza della lingua italiana, non deve fare il test il cittadino straniero:
che ha meno di 14 anni di età;
che ha più di 85 anni di età;
che ha una disabilità riconosciuta dalla ASL;
che è in Italia per svolgere un lavoro di alta qualificazione.
14岁以下或者85周岁以上不用考试
Le disposizioni de Decreto del Ministero dell’Interno 4/6/2010 non si applicano, (art.1, comma 3) :
a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Non è necessario effettuare il test di lingua italiana, così come previsto dall’art. 4, comma 1, nel caso in cui lo straniero sia in possesso di:
a) Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma TRE, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri;
b) Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, rilasciato a seguito della frequenza di un corso di lingua italiana presso i Centri Territoriali Permanenti (CTP);
c) Riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione;
d) Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiano di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
e) Attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c), d) e q) del T.U. immigrazione.